Art. 4.
(Beni demaniali).

      1. La gestione e l'amministrazione dei beni demaniali, individuati nell'ambito della zona franca, sono trasferite alla zona franca, ivi compresi i suoli, i fabbricati e gli edifici di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di beni demaniali.

 

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